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Decreto legislativo 175/1995

Art. 138 — Imprese operanti in regime di liberta' di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore…

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/138parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 138. Imprese operanti in regime di liberta' di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 1. Le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto operano in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica in base al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, come modificato dal decreto legislativo 17 dicembre 1992, n. 509, possono: a) se autorizzate ad operare in base all'art. 17 del predetto decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, continuare la loro attivita' nei rami previsti dall'autorizzazione, senza necessita' di effettuare alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 81 del presente decreto, salvo che intendano apportare modifiche alla predetta attivita'; b) se abilitate esclusivamente in base all'art. 16 del medesimo decreto legislativo, estendere la loro attivita', previa comunicazione ai sensi dell'art. 81, alla stipulazione di contratti per l'assicurazione di altri rischi. Note all'art. 138: - Per il D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49, vedi nota all'art. 125. Gli articoli 16 e 17 cosi' recitano: "Art. 16 (Condizioni per l'assicurazione dei grandi rischi). - 1. Le imprese stabilite in un altro Stato membro che intendono effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'assicurazione di grandi rischi ubicati nel territorio della Repubblica, debbono preventivamente presentare all'ISVAP: un certificato, rilasciato dall'autorita' di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine di solvibilita' minimo previsto dagli articoli 16 e 17 della diretta CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973 e che l'autorizzazione di cui l'impresa dispone le consente di esercitare l'attivita' assicurativa anche all'estero; un certificato, rilasciato dall'autorita' di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa e' autorizzata ad esercitare nello Stato e attestante che detta autorita' consente che l'impresa stessa effettui operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi; una dichiarazione indicante la natura dei rischi che l'impresa si propone di coprire nel territorio della Repubblica. 1- bis. Le imprese che intendono effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono altresi' tenute a: presentare preventivamente all'ISVAP una dichiarazione attestante l'adesione all'Ufficio centrale italiano - U.C.I. nonche' una dichiarazione dalla quale risulti l'impegno dell'impresa a contribuire al Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; notificare preventivamente all'ISVAP le generalita' e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 25- bis. 2. L'impresa puo' iniziare ad effettuare le operazioni di cui ai commi precedenti a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dai commi medesimi. 3. Le imprese che successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui al terzo alinea del primo comma intendano effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi diversi da quelli indicati in detta dichiarazione, debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP. 4. L'ISVAP, ove ne ravvisi l'opportunita', puo' richiedere alle imprese la comunicazione delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, dei formulari e di ogni altro stampato da esse utilizzato. Di tale facolta' l'ISVAP non puo' tuttavia valersi in via sistematica". "Art. 17 (Autorizzazione per l'assicurazione di altri rischi e condizioni per il rilascio). - 1. Le imprese stabilite in un altro Stato membro che intendono effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi ubicati nel territorio della Repubblica diversi da quelli contemplati dall'art. 4 debbono essere a cio' preventivamente autorizzate. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, previa istruttoria e parere dell'ISVAP. Essa e' valida per l'intero territorio nazionale. Si applicano gli articoli 8 e 15 della legge 10 giugno 1978, n. 295. 3. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla domanda di autorizzazione devono essere uniti i seguenti documenti: un certificato rilasciato dall'autorita' di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine di solvibilita' minimo previsto dagli articoli 16 e 17 della direttiva CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973 e che l'autorizzazione di cui l'impresa dispone consente di esercitare l'attivita' assicurativa anche all'estero; un certificato rilasciato dall'autorita' di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa e' autorizzata ad esercitare ed attestante che detta autorita' consente che l'impresa stessa effettui operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi; un programma di attivita', redatto in lingua italiana, recante l'indicazione dei rischi che l'impresa intende garantire, le condizioni generali e speciali di polizza, le tariffe, i formulari ed ogni altro stampato che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni. Si applicano le disposizioni dei commi quarto e quinto, secondo periodo, dell'art. 12 della legge 10 giugno 1978, n. 295. 3- bis. Le imprese che intendono effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono altresi' tenute a: allegare alla domanda di autorizzazione una dichiarazione attestante l'adesione all'Ufficio centrale italiano - U.C.I., nonche' una dichiarazione dalla quale risulti l'impegno dell'impresa a contribuire al Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; comunicare le generalita' e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 25- bis. 4. Qualora l'impresa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma, intenda effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi diversi da quelli indicati nel programma di attivita', deve essere a cio' espressamente autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'osservanza delle modalita' di cui al precedente secondo comma. 5. Le imprese debbono comunicare all'ISVAP ogni modifica delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe e dei formulari e stampati originariamente presentati". - Per il D.Lgs. 17 dicembre 1992, n. 509, vedi nota all'art. 125.

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