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Decreto legislativo 175/1995

Art. 137 — Imprese autorizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/137parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 137. Imprese autorizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto 1. Le autorizzazioni concesse alle imprese di cui al titolo II anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata nel territorio della Repubblica sono valide anche per operare negli altri Stati membri e negli Stati terzi, fermo l'obbligo per l'impresa di conformarsi alle disposizioni di cui al titolo II, capo IV, se non gia' espressamente abilitata ad operare all'estero. 2. Le sedi secondarie delle imprese di cui ai titoli III e IV, autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni di cui al punto A) della tabella allegata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che siano in attivita' a quest'ultima data, possono continuare a svolgere la loro attivita' conformemente alle disposizioni del decreto stesso. 3. In caso di esercizio dell'attivita' assicurativa all'estero in regime di liberta' di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese, se non espressamente abilitate, debbono soddisfare l'obbligo di cui al comma 1 entro il 30 giugno 1995.

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