Decreto legislativo 175/1995
Art. 113 — Revoca e decadenza dell'autorizzazione
Art. 113. Revoca e decadenza dell'autorizzazione 1. L'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria nei casi previsti dall'art. 65, comma 1. 2. La revoca dell'autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria e' disposta, su proposta dell'ISVAP, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi previsti dall'art. 66. 3. La revoca dell'autorizzazione puo' altresi' essere disposta: a) quando le autorita' dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parita' e della reciprocita' di trattamento; b) quando le predette autorita' pongano restrizioni alla libera disponibilita' dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attivita' nel territorio della Repubblica. 4. L'autorizzazione rilasciata alle imprese di cui al comma 1 deve essere revocata quando all'impresa sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' indicate al punto A) della tabella allegata nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. L'autorizzazione deve essere parimenti revocata quando le autorita' dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilita' dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell'Unione europea abbiano adottato analogo provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilita' e della quota di garanzia. In questi casi, la revoca deve essere disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa. 5. Si applicano altresi' gli articoli 65, comma 2, e 67, rispettivamente in caso di decadenza e di revoca.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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