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Decreto legislativo 175/1995

Art. 112 — Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilita'

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/112parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 112. Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilita' 1. In caso di inosservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche e al margine di solvibilita' da parte della sede secondaria di un'impresa di cui al presente titolo si applicano nei confronti della stessa, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 61, 63 e 64. 2. In caso di inosservanza delle disposizioni sul margine di solvibilita' da parte di un'impresa stabilita oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri, il cui stato di solvibilita' e' controllato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 104, l'ISVAP stesso adotta nei confronti della sede secondaria di tale impresa situata nel territorio della Repubblica i provvedimenti di cui agli articoli 62 e 64, e ne da' comunicazione alle autorita' di controllo degli altri Stati membri in cui la sede secondaria ha dei beni. 3. Nell'adottare i provvedimenti di cui al comma 2 l'ISVAP puo' chiedere alle autorita' di controllo degli altri Stati membri in cui la sede secondaria ha dei beni di vietarne la libera disponibilita', precisando gli attivi che debbono costituire oggetto di tali misure. 4. Se lo stato di solvibilita' e' controllato ai sensi dell'art. 104 dall'autorita' di controllo di altro Stato membro, l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 spetta a detta autorita', la quale puo' avvalersi della facolta' prevista al comma 3 per i beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica.

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