Decreto legislativo 175/1995
Art. 108 — Condizioni di esercizio dei rami vita e capitalizzazione
Art. 108. Condizioni di esercizio dei rami vita e capitalizzazione 1. Le imprese che esercitano esclusivamente i rami infortuni e malattia e che sono autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni sulla vita di cui all'allegato I del decreto legislativo vita debbono conformarsi nell'esercizio delle stesse a quanto stabilito dal predetto decreto, fermo restando quanto previsto agli articoli 22, 72 e 78.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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