Decreto legislativo 175/1995
Art. 107 — Vigilanza sull'attuazione del programma di attivita'
Art. 107. Vigilanza sull'attuazione del programma di attivita' 1. L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di attivita' presentato ai sensi dell'art. 95. 2. L'impresa e' tenuta a presentare semestralmente all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo all'esecuzione del programma di attivita'. 3. L'impresa deve comunicare all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attivita' e allo statuto della societa', nonche' ogni variazione inerente alle persone indicate nell'art. 94, comma 1, lettera a). Le variazioni apportate al programma di attivita' debbono essere approvate dall'ISVAP.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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