Decreto legislativo 174/1995
Art. 80 — Esercizio di assicurazioni contro i danni
Art. 80. Esercizio di assicurazioni contro i danni 1. Le imprese di cui al presente titolo autorizzate nei rispettivi Stati membri di origine ad esercitare, congiuntamente ai rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I, uno o piu' rami indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, possono esercitare detti rami anche nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di liberta' di prestazione di servizi, conformandosi alle disposizioni del predetto decreto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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