Decreto legislativo 174/1995
Art. 79 — Rispetto delle disposizioni nazionali di interesse generale
Art. 79. Rispetto delle disposizioni nazionali di interesse generale 1. E' vietata la stipulazione da parte delle imprese di cui al presente titolo di contratti ed il ricorso a forme di pubblicita' che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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