Decreto legislativo 174/1995
Art. 31 — Registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche
Art. 31. Registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche 1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le attivita' a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24. 2. E' fatto obbligo alle imprese di comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, la situazione delle predette attivita' risultante dal registro, con apposito prospetto redatto in conformita' ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP. 3. I movimenti in entrata o in uscita delle singole attivita' devono essere annotati sul registro mensilmente e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni. 4. Il registro puo' essere formato anche usando supporti informatici e deve rispondere alle prescrizioni dell'art. 2421, ultimo comma, del codice civile e delle altre norme vigenti. 5. Le attivita' a copertura delle riserve tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Nota all'art. 31: - L'art. 2421 del codice civile cosi' recita: "Art. 2421 (Libri sociali obbligatori). - Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la societa' deve tenere: 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti; 2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle oggligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale; 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo se questo esiste; 7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni. I libri indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti. I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, bollati in ogni foglio e annualmente vidimati in ogni foglio e annualmente vidimati a norma degli articoli 2215 e 2216".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 2
- D.lgs 173/05 — Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati autoritativoha disposto (con l'art. 79, comma 1, lettera m)) la modifica dell'art. 31, comma 6.
- D.lgs 93/04 — Attuazione della direttiva 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione autoritativoha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 31, comma 1; (con l'art. 6, comma 3) la modifica dell'art. 31, comma 5; (con l'art. 6, comma 5) l'introduzione dei commi 6-bis, 6-ter, 6-quat…
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