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Decreto legislativo 174/1995

Art. 30 — Disciplina particolare delle riserve tecniche relative ad alcuni tipi di contratto

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/30parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 30. Disciplina particolare delle riserve tecniche relative ad alcuni tipi di contratto 1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'OICVM, oppure da quelle del fondo interno, se questo e' suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso. 2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilita' che corrispondano il piu' possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare. 3. Gli articoli 26, comma 1, e 29 non sono applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. I riferimenti alle riserve tecniche di cui all'art. 29 riguardano le riserve tecniche ad esclusione di quelle relative a dette obbligazioni. 4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle riserve tecniche addizionali corrispondenti sono applicabili gli articoli 26 e 29. 5. Le disposizioni di cui all'art. 28 non si applicano alle obbligazioni derivanti dai contratti di cui ai precedenti commi.

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