Decreto legislativo 111/1995
Art. 20 — Assicurazione
Art. 20. Assicurazione 1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16. 2. E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice del Consumo — Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.autoritativoha disposto (con l'art. 146, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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