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Decreto legislativo 111/1995

Art. 20 — Assicurazione

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/111/art/20parte di Decreto legislativo 111/1995
Art. 20. Assicurazione 1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16. 2. E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

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