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Decreto legislativo 111/1995

Art. 19 — Reclamo

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/111/art/19parte di Decreto legislativo 111/1995
Art. 19. Reclamo 1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinche' l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 2. Il consumatore puo' altresi' sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la localita' di partenza.

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