Decreto legislativo 77/1995
Art. 57 — Riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonche' di contributi di spettanza dell'ente
Art. 57. (Riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonche' di contributi di spettanza dell'ente) 1. L'ente locale puo' affidare al concessionario della riscossione, sulla base di apposita convenzione, la riscossione volontaria e coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonche' dei contributi spettanti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni. Nota all'art. 57: - Il testo dell'art. 69 del D.P.R. n. 43/1988 gia' citato e' il seguente: "Art. 69. (Riscossione di altre entrate). - 1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento. 2. Provvede altresi' alla riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate nonche' dei contributi di spettanza degli enti locali. 3. La riscossione delle somme di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata mediante ruolo; per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste dall'art. 67, comma 2".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 57.
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