Decreto legislativo 77/1995
Art. 56 — Operazioni di riscossione
Art. 56. (Operazioni di riscossione) 1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario. 2. Il regolamento di contabilita' dell'ente stabilisce le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate; disciplina altresi' le modalita' per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite, nonche' la relativa prova documentale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 56.
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