Decreto legislativo 77/1995
Art. 31 — Avanzo di amministrazione
Art. 31. (Avanzo di amministrazione) 1. L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento. 2. L'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 30, e' disposto: a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; b) per la prioritaria copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 37; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti in sede di assestamento ove non possa provvedersi ai sensi dell'articolo 36.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 31.
Modifica · 1
- L. 662/12 — Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 160) la modifica dell'art. 31.
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