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Decreto legislativo 77/1995

Art. 30 — Risultato contabile di amministrazione

ELI /it/decreto-legislativo/1995/02/25/77/art/30parte di Decreto legislativo 77/1995
Art. 30. (Risultato contabile di amministrazione) 1. Il risultato contabile di amministrazione e' accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

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