Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 626/1994Art. 73
Decreto legislativo 626/1994

Art. 73 — Campo di applicazione

ELI /it/decreto-legislativo/1994/09/19/626/art/73parte di Decreto legislativo 626/1994
Art. 73. Campo di applicazione 1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivita' lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione ad agenti biologici. 2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 626/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 72 Art. 74 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.