Decreto legislativo 626/1994
Art. 72 — Adeguamenti normativi
Art. 72. Adeguamenti normativi 1. Nelle attivita' con uso di sostanze o preparati ai quali e' attribuita dalla direttiva comunitaria la menzione R 45: "Puo' provocare il cancro" o la menzione R 49: "Puo' provocare il cancro per inalazione", il datore di lavoro applica le norme del presente titolo. 2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente e la commissione tossicologica nazionale, e' aggiornato periodicamente l'elenco delle sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 626/1994 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.