Decreto legislativo 297/1994
Art. 668 — Trattamento del personale con comando annuale
Art. 668. Trattamento del personale con comando annuale 1. Al personale con comando di cui all'articolo 652 spetta il trattamento di cui agli articoli 658, 662 e 663. 2. L'indennita' di cui all'articolo 661 e' ridotta alla meta' e non spetta nel caso di rinnovo del comando nella stessa sede. 3. Spettano inoltre le spese per il trasporto personale ed il trasporto degli effetti a norma degli articoli 665, 666 e 667 con esclusione di quanto riguarda i familiari a carico. 4. Resta salva la corresponsione delle aggiunte di famiglia sul trattamento economico metropolitano.
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