Decreto legislativo 297/1994
Art. 667 — Trasporto per aereo o automezzo
Art. 667. Trasporto per aereo o automezzo 1. Qualora i trasporti di cui all'articolo 666 avvengano per aereo o per automezzo la spesa relativa e' pagata nei limiti di quella occorrente per il trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario o marittimo, la spesa relativa ai trasporti per aereo o automezzo e' pagata nei limiti di quella occorrente per il mezzo meno costoso esistente. 2. L'Amministrazione puo' autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo, fino a un massimo di 20 kg per il dipendente e di 10 kg per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia.
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