Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 609
Decreto legislativo 297/1994

Art. 609 — Gabinetto del Ministro e segreterie particolari

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/609parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 609. Gabinetto del Ministro e segreterie particolari 1. Per la costituzione e il funzionamento del gabinetto del Ministro e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato e per il personale addetto a tali uffici trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 27 marzo 1944 n. 335, nel regio decreto legge 10 luglio 1924 n. 1100, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946 n. 112, nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947 n. 735 e nell'articolo 158 della legge 11 luglio 1980 n. 312.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 608 Art. 610 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.