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Decreto legislativo 297/1994

Art. 608 — Sottosegretari di Stato

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Art. 608. Sottosegretari di Stato 1. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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