Decreto legislativo 297/1994
Art. 421 — Commissioni esaminatrici
Art. 421. Commissioni esaminatrici 1. Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente e sono composte da: a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino un insegnamento compreso nel settore disciplinare di cui trattasi; b) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente; c) un ispettore tecnico. 2. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'. 3. Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica. 4. Il presidente e' nominato tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1. 5. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata. Nota all'art. 421: - Per il D.P.R. n. 5/1956 si veda la nota all'art. 414.
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Abroga · 1
- D.L. 73/05 — Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176), ha disposto (con l'art. 58, comma 2, lettera 0a)) la modifica dell'art. 421, com…
Modifica · 1
- D.L. 44/04 — Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle aautoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 421, comma 1.
Sostituisce · 1
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