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Decreto legislativo 297/1994

Art. 420 — Concorsi a posti di ispettore tecnico

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/420parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 420. Concorsi a posti di ispettore tecnico 1. L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1 dell'articolo 419. 2. Ai predetti concorsi sono ammessi: a) per il contingente relativo alla scuola materna, i direttori, i docenti di scuola materna, ed il personale direttivo della scuola elementare; b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i docenti elementari, gli istitutori, le istitutrici e i direttori didattici di scuola elementare; c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti di istruzione secondaria superiore, nonche' agli istituti d'arte ed ai licei artistici, i presidi e i docenti della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria superiore, i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato, nonche' i presidi e i docenti dei licei artistici e degli istituti d'arte, i docenti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti. 3. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo e' richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista. 4. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianita' complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni. 5. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli. 6. I concorsi a posti di ispettore tecnico sono indetti ogni due anni dal Ministero della pubblica istruzione, nei limiti dei posti disponibili nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento. 7. I bandi stabiliscono altresi' le modalita' di partecipazione, il termine di presentazione delle domande, i titoli di ammissione e i titoli valutabili, nonche' il calendario delle prove scritte.

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