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Decreto legislativo 297/1994

Art. 252 — E s a m i

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/252parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 252. E s a m i 1. Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di ammissione, di promozione, di idoneita', di licenza e di diploma. 2. Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di studio. 3. Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'istituto, mediante esame di promozione e, per i candidati esterni, mediante esami di idoneita'. 4. L'esame di diploma e' sostenuto al compimento dei corsi di studio. 5. Presso l'Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a conclusione del corso di perfezionamento e del corso di avviamento coreutico. 6. Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame. 7. Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia l'esame e' ammesso a sostenere o a ripetere le prove solo nella seconda sessione dello stesso anno. 8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e da uno o due membri estranei. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto.

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