Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 251
Decreto legislativo 297/1994

Art. 251 — Orari e programmi

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/251parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 251. Orari e programmi 1. Gli orari ed i programmi di insegnamento e di esame negli istituti di cui al presente titolo sono approvati con decreto del ministro.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 250 Art. 252 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.