Decreto legislativo 297/1994
Art. 233 — Obblighi scolastici degli allievi
Art. 233. Obblighi scolastici degli allievi 1. E' fatto obbligo a tutti gli allievi dei corsi normali dell'Accademia Nazionale di danza di frequentare la scuola media o un istituto di istruzione secondaria superiore. 2. Coloro che gia' frequentano scuole pubbliche o legalmente riconosciute o pareggiate, o che studiano privatamente, possono ottenere l'iscrizione ad anni successivi al 1 del corso normale a seconda degli anni di scuola secondaria gia' superati. 3. Presso tali scuole essi sono esentati dalla frequenza dei corsi di educazione fisica e dai relativi esami.
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