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Decreto legislativo 297/1994

Art. 232 — Materie di insegnamento

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/232parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 232. Materie di insegnamento 1. Presso l'Accademia nazionale di danza vengono impartite lezioni delle seguenti materie artistiche e culturali: Corso normale (otto anni): Inferiore (3 anni): tecnica della danza; Medio (3 anni): tecnica della danza; composizione della danza; solfeggio; storia dell'arte, 5› e 6› anno; storia della musica, 5› e 6› anno. Superiore (2 anni): tecnica della danza; composizione della danza; teoria della danza; storia dell'arte; storia della musica; solfeggio; Corso di perfezionamento (3 anni): tecnica della danza; composizione della danza; teoria della danza; storia dell'arte; storia della musica; storia della danza e del costume; pianoforte (facoltativo). 2. Le materie del corso di avviamento coreutico sono stabilite con regolamento ministeriale. 3. Oltre agli insegnamenti di cui ai commi 1 e 2, nell'Accademia sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).

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