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Decreto legislativo 297/1994

Art. 158 — Biblioteche scolastiche

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Art. 158. Biblioteche scolastiche 1. Ogni classe elementare, esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per uso degli alunni. 2. Le dotazioni librarie e le modalita' per la gestione delle biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai sensi dell'articolo 10. 3. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche di classe si provvede anche con: a) sussidi delle provincie, dei comuni e di altri enti locali; b) con eventuali donazioni e lasciti privati.

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