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Decreto legislativo 297/1994

Art. 157 — Divieto commercio libri di testo

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Art. 157. Divieto commercio libri di testo 1. E' fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo. 2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.

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