Decreto legislativo 385/1993
Art. 77 — Succursali di banche extracomunitarie
Art. 77. Succursali di banche extracomunitarie 1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 385/1993 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.