Decreto legislativo 385/1993
Art. 76 — Gestione provvisoria
Art. 76. Gestione provvisoria 1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, puo' disporre, nei casi indicati nell'art. 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che un proprio funzionario assuma la gestione provvisoria della banca con le modalita' previste dall'art. 73, commi 1 e 2, e con i poteri degli organi amministrativi. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. 2. La gestione provvisoria non puo' avere una durata superiore a due mesi. Il provvedimento della Banca d'Italia e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Quando durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'art. 70, comma 1, il funzionario della Banca d'Italia assume le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall'art. 71, comma 5. 4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dal funzionario della Banca d'Italia secondo le modalita' previste dall'art. 73, comma 1. 5. Al funzionario della Banca d'Italia si applica l'art. 72, comma 9.
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