Decreto legislativo 385/1993
Art. 33 — Norme generali
Art. 33. Norme generali 1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo". 3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci. 4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore a lire cinquantamila ne' superiore a lire un milione.
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