Decreto legislativo 385/1993
Art. 32 — Utili
Art. 32. Utili 1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale. 2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, e' destinata a beneficenza o assistenza.
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