Decreto legislativo 385/1993
Art. 155 — Soggetti operanti nel settore finanziario
Art. 155. Soggetti operanti nel settore finanziario 1. I soggetti che esercitano le attivita' previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. 4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del presente decreto legislativo; essi non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del presente decreto legislativo e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari. Note all'art. 155: Il testo degli articoli 2, 29 e 30 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e' il seguente: "Art. 2 (Societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo). - 1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9, possono essere costituite societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di societa' di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile. 2. Le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le societa' finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di societa' per azioni. 3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le societa' finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attivita' di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9. 4. Il decreto di cui al comma 3 determina: a) le modalita' della domanda di iscrizione all'albo e dell'iscrizione medesima; b) i requisiti della societa', dei suoi amministratori, dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio sindacale, nonche' dei soggetti che esercitano il controllo della societa' stessa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile; c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti dell'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare degli investimenti in partecipazioni; d) le modalita' di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), ai fini dell'iscrizione all'albo; e) le modalita' applicative del vincolo di temporaneita' delle partecipazioni assunte. 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) l'elenco delle societa' iscritte all'albo di cui al comma 3. 6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vigilanza di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197". "Art. 29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi). - 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le societa' consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali: a) l'attivita' di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di societa' di locazione finanziaria, di societa' di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate; b) l'attivita' di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonche' le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attivita', in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificatamente previste per quest'ultima. 2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non piu' di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivi delle aziende consorziate". "Art. 30 (Ammissione alle agevolazioni statali). - 1. Le cooperative, i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attivita' di cui all'art. 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente capo se costituiti da almeno cinquanta piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni". - Il testo del terzo comma dell'art. 32 della legge n. 745/1938 (Ordinamento dei monti di credito su pegno) e' il seguente: "Le agenzie di prestiti su pegno che, all'entrata in vigore della presente legge, siano gia' state autorizzate con regolari licenze della pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 115 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive disposizioni, possono continuare la loro attivita'. La rinnovazione della licenza a queste agenzie, a decorrere dal 1 ottobre 1939, non puo' aver luogo se non in seguito a parere favorevole dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito". - Il D.L. n. 143/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197/1991, reca: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio".
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- D.L. 269/09 — Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamentoautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 (in S.O. n. 181/L, relativo alla G.U. 25/11/2003, n. 274) ha disposto (con l'art. 13, comma 32) l'introduzione dei commi 4-bis, 4-ter,…
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