Decreto legislativo 385/1993
Art. 154 — Fondo interbancario di garanzia
Art. 154. Fondo interbancario di garanzia 1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall'art. 45, si applicano le disposizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601. Nota all'art. 154: - Il testo dell'art. 22 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e' il seguente: "Art. 22 (Fondi di garanzia). - I proventi dei fondi di garanzia di cui alle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 14 ottobre 1964, n. 1068, e al decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, derivanti da contributi a fondo perduto, periodici o una volta tanto, dello Stato o di altri enti, nonche' quelli derivanti dalle somme che le aziende e istituti di credito trattengono sui finanziamenti assistiti da garanzie e versati successivamente ai fondi, non concorrono a formare il reddito dei fondi stessi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giurdiche e dell'imposta locale sui redditi, a condizione che il loro ammontare venga integralmente destinato a costituire o incrementare un fondo di garanzia. Le perdite per le garanzie prestate devono essere imputate a detto fondo e non sono deducibili nella determinazione del reddito".
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