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Decreto legislativo 29/1993

Art. 65 — Controllo del costo del lavoro

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/65parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 65. Controllo del costo del lavoro 1. Il Ministero del tesoro definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro elabora, altresi', un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali. 2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da una relazione con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilita', nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo 73, comma 5, sono tenuti a comunicare al Ministero del tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformita' alle procedure definite dallo stesso Dicastero. 4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresi' in ordine a specifiche materie, settori ed interventi. 5. Il Ministero del tesoro dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolglimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, che i compiti di cui all'articolo 27, comma 4', della legge 29 marzo 1983, n. 93. Il personale appartenente al contingente di cui al predetto articolo 27, comma 4', della legge 29 marzo 1983, n. 93, svolge, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, funzioni di verifica della razionale utilizzazione delle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche.

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