Decreto legislativo 29/1993
Art. 64 — Rilevazione dei costi
Art. 64. Rilevazione dei costi 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attivita' e trasmettono al Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi. 2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al fine di rappresentare i profili economici della spesa, definisce pro- cedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unita' amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale. 3. Al fine di una modifica strutturale dei bilanci pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono avviate le procedure di cui al comma 2 e, avvalendosi in via diretta del fondo di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono elaborati progetti di articolazione sperimentale dei bilanci pubblici, anche con riferimento specifico al costo del personale. 4. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera t)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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