Decreto legislativo 29/1993
Art. 39 — Svolgimento del concorso unico ed assegnazione del personale
Art. 39. Svolgimento del concorso unico ed assegnazione del personale 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 38, comma 1, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le proprie necessita' di personale per un biennio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di dette comunicazioni, fissa, previa informazione alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente di posti, definito per specifiche professionalita' e sedi di destinazione, da coprire mediante i vincitori dei rispettivi concorsi unici. 2. A cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sono banditi i concorsi unici ed avviate le relative procedure, anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. 3. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito in misura corrispondente ai posti messi a concorso. Le relative graduatorie restano valide fino al loro esaurimento. 4. In rapporto alla consistenza dei candidati al concorso, si puo' procedere a preselezioni mediante il ricorso a prove psico- attitudinali. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale utilmente collocato nella graduatoria viene assegnato, nell'ordine, tenendo conto delle domande di assegnazione degli interessati secondo l'ordine della graduatoria, alle singole amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta; le quali provvedono alle relative assunzioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera t)) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 39.
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