Decreto legislativo 29/1993
Art. 38 — Concorsi unici
Art. 38. Concorsi unici 1. Le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, degli enti locali e loro consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed enti di ricerca e di sperimentazione, reclutano il personale di cui necessitano mediante ricorso alle graduatorie dei vincitori dei concorsi unici, predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le amministrazioni di cui al comma 1 possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi. 3. Previe intese anche ai fini della ripartizione degli oneri relativi, le amministrazioni non ricomprese nell'ambito di applicazione del comma 1 possono bandire concorsi unici.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera t)) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 38.
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