Decreto legislativo 546/1992
Art. 42 — Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo
Art. 42. Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo 1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo. 2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo seguente.
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