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Decreto legislativo 546/1992

Art. 41 — Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo

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Art. 41. Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo 1. La sospensione e' disposta e l'interruzione e' dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza. 2. Avverso il decreto del presidente e' ammesso reclamo a sensi dell'art. 28.

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