Decreto legislativo 545/1992
Art. 3 — I presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni
Art. 3. I presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni 1. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. 2. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purche' in possesso del di- ploma di laurea in giurispridenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. 3. I presidenti delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. 4. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purche' in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.
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- L. 130/08 — Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. (22G00141)autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 3, rubrica, commi 1, 2, 3 e 4; (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4.
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