Decreto legislativo 545/1992
Art. 2 — La composizione delle commissioni tributarie
Art. 2. La composizione delle commissioni tributarie 1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali e' preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione. 2. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'. 3. Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni puo' delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o piu' presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2. 4. A ciascuna sezione e' assegnato un presidente, un vice- presidente e non meno di quattro giudici tributari. 5. Ogni collegio giudicante e' presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti. 6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di altre sezioni.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- L. 130/08 — Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. (22G00141)autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 2, rubrica, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 6; (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 2, comma 4.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 545/1992 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.