Decreto legislativo 481/1992
Art. 37 — Mendacio bancario e falso interno
Art. 37. Mendacio bancario e falso interno 1. E' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire dieci milioni, salvo l'applicazione delle maggiori pene disposte dal codice penale e da altre leggi, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per se' o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a enti creditizi notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione nonche' i dipendenti di enti creditizi che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161) l'abrogazione dell'art. 37.
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