Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 481/1992Art. 36
Decreto legislativo 481/1992

Art. 36 — Obbligazioni degli esponenti aziendali

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/14/481/art/36parte di Decreto legislativo 481/1992
Art. 36. Obbligazioni degli esponenti aziendali 1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi non puo' contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'ente che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimita' e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo. 2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in una societa' del gruppo creditizio per le obbligazioni e per gli atti indicati al comma 1, posti in essere con la societa' medesima o altra societa' o un ente creditizio del gruppo. In tali casi, l'obbligazione o l'atto sono deliberati con le modalita' previste dal comma 1 dagli organi della societa' contraente e con l'assenso della capogruppo. 3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 e' punita a norma dell'art. 2624, comma 1, del codice civile.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 481/1992 · fonte Normattiva ↗

← Art. 35 Art. 37 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.