Decreto legislativo 481/1992
Art. 21 — Modificazioni statutarie
Art. 21. Modificazioni statutarie 1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti degli enti creditizi non contrastino con una sana e prudente gestione degli enti stessi. 2. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto al comma 1.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161) l'abrogazione dell'art. 21.
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