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Decreto legislativo 481/1992

Art. 20 — Poteri di vigilanza informativa

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/14/481/art/20parte di Decreto legislativo 481/1992
Art. 20. Poteri di vigilanza informativa 1. Gli enti creditizi inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

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