Decreto legislativo 480/1992
Art. 84 — 1
Art. 84. 1. L'art. 70 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e succes- sive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 70. - Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente decreto provvede, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Ufficio italiano brevetti e marchi.". Nota al capo V (articoli 84-86): - Il R.D. n. 1127/1939 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera z)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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