Decreto legislativo 480/1992
Art. 83 — 1
Art. 83. 1. L'art. 2573, comma primo, del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2573 (Trasferimento del marchio). - Il marchio puo' essere trasferito o concesso in licenza per la totalita' o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato registrato, purche' in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.". Nota all'art. 83: - L'art. 2573 riguarda il trasferimento del marchio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera z)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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